Ultima modifica: 8 dicembre 2018

RSU

Area Riservata

PARTE SINDACALE

  • RSU aa.ss. 17/18-19/20
    • Cocciardi Barbara – Fed. GILDA UNAMS
    • De Lilla Michele – FLC CGIL
    • Ercolino Filomena – FLC CGIL
  • Rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
    • FLC CGIL
    • CISL Scuola
    • Fed. UIL Scuola RUA
    • SNALS
    • Fed. GILDA UNAMS

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

  • Il DSGA predispone la Scheda delle risorse finanziarie disponibili (economia al 31 agosto, finanziamenti per l’anno scolastico 2018/19, finanziamenti per l’alternanza scuola-lavoro, progetti nazionali e comunitari);
  • Il DS tramette a RSU e sindacati firmatari del contratto, in tempi congrui all’avvio dell’anno scolastico, dati ed elementi conoscitivi (informazione) per il confronto e la contrattazione integrativa, con allegata la Scheda delle risorse finanziarie disponibili predisposta dal DSGA.
  • Il DS può proporre a RSU e sindacati l’apertura del confronto contestualmente all’avvio dell’informazione, per discutere sulle seguenti materie: orario del personale, individuazione del personale per le attività da retribuire, assegnazione delle sedi di servizio, fruizione dei permessi per l’aggiornamento, promozione della legalità (come si evince dall’art. 22 comma 8b del CCNL 2016/18).
  • Se il DS non propone l’avvio del confronto contestualmente all’informazione, RSU e sindacati entro 5 giorni dall’informazione possono chiedere il confronto e di conseguenza il DS deve convocare l’incontro (art. 6 del CCNL 2016/18).
  • Il periodo del confronto non può superare i 15 giorni e, una volta terminato, deve prevedere la redazione di una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse (un verbale).
  • Nel periodo del confronto le parti non possono assumere iniziative unilaterali.
  • Il DS convoca RSU e sindacati per l’avvio del negoziato entro il 15 settembre, che deve terminare entro il 30 novembre.
  • Le materie oggetto di contrattazione sono indicate nell’art. 22 comma 4c, art. 23 comma 9b.
  • Il DS redige la relazione illustrativa sull’ipotesi del contratto integrativo, mentre il DSGA redige la relazione tecnica.
  • L’ipotesi di contratto integrativo definita dalle parti, di durata triennale (con cadenza annuale relativamente alla ripartizione delle risorse), con relativa relazione illustrativa e tecnica è inviata ai Revisori dei conti entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Trascorsi 15 giorni in assenza di rilievi, il DS procede con RSU e sindacati alla sottoscrizione definitiva del contratto, il cui testo viene trasmesso entro 5 giorni all’ARAN e al CNEL. In presenza di rilievi da parte dei revisori dei conti invece si riprende la trattativa entro 5 giorni.
  • Il mancato accordo tra le parti che determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa può portare il DS a intraprendere provvisoriamente atti unilaterali (si veda anche l’art. 40 comma 3 ter, D. Lgs. 165/2001).

TEMATICHE

Ore aggiuntive di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali

 (fonte: Nota MIUR n. 37856 del 28-08-2018)

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento supplenze docenti adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto, non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.

L’istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi:
  • prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e,
  • successivamente al personale con contratto ad orario completo – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo
    • prima al personale con contratto a tempo indeterminato,
    • poi al personale con contratto a tempo determinato.

NORMATIVA E DOCUMENTI

SITOGRAFIA