Organo di Garanzia
Una delle più grandi innovazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 23) è l’introduzione di strumenti di tutela: è stato infatti istituito l’Organo di Garanzia – uno interno ad ogni istituto ed uno regionale – che ha il compito di controllare l’effettivo rispetto dello Statuto e la conformità ad esso dei Regolamenti d’Istituto, oltre a quello di dirimere le controversie.
Le sanzioni più gravi non possono essere decise arbitrariamente, ma devono sempre essere stabilite da un organo collegiale.
La pena va comminata seguendo una finalità educativa tesa a far comprendere l’errore e ad evitare che sia nuovamente commesso in futuro: a questa esigenza rispondono meglio le sanzioni “alternative”. Definire diritti e doveri degli studenti e istituire un organo di garanzia è un segno di volontà democratica e di coerenza pedagogica, in quanto si cerca di promuovere credibilità educativa e condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti.
Il Regolamento di modifica dello Statuto (D.P.R. 235/07) ha meglio definito, anche se non rigidamente, la composizione dell’Organo di Garanzia interno al singolo istituto scolastico.
Esso è presieduto dal Dirigente scolastico e, di norma, è così composto:
- per la scuola secondaria di II grado: un docente designato dal consiglio d’istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante dei genitori;
- per la scuola secondaria di I grado: un docente designato dal consiglio di istituto e due rappresentanti eletti dai genitori
ORGANO DI GARANZIA INTERNO
- Scarlato Matteo, Dirigente Scolastico
- Ercolino Filomena, docente
- Zitarosa Beatrice, docente
- De Nittis Alessandra, genitrice
- Iuso Maria, genitrice