Programma Annuale e Conto Consuntivo
Art. 29 DI 44/01
1. I documenti contabili obbligatori sono:
a) il programma annuale;
b) il giornale di cassa;
c) i registri dei partitari delle entrate e delle spese;
d) il registro del conto corrente postale;
e) gli inventari;
f) il registro delle minute spese;
g) il registro dei contratti stipulati a norma dell’articolo 31, comma 3;
h) il conto consuntivo.
PROGRAMMA ANNUALE
Il programma annuale (art. 2 DI 44/01) è predisposto dal Dirigente Scolastico … “e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al … Consiglio di istituto. La relativa delibera è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa”.
Il tal caso è perciò il dirigente che lo predispone e sottopone previamente alla Giunta la quale lo propone entro il 31 ottobre, corredato della relazione illustrativa e del parere di regolarità (ove vi sia) dei revisori, al Consiglio di istituto, che ha poi ulteriori 45 giorniper approvarlo.
Il 15 dicembre però non è un termine perentorio perché la mancata approvazione non determina conseguenze.
Infatti il successivo art. 8 rubricato: Esercizio provvisorio al secondo capoverso afferma: “Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni dall’inizio dell’esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione all’Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell’atto di nomina”.
Dunque il termine perentorio per l’approvazione del programma è 45 giorni dall’inizio dell’esercizio, che decorre dal 1° gennaio (comma 1 dell’art. 2), e scade perciò il 14 febbraio. Esso sarà approvato comunque dal commissario ad acta se il consiglio non vi provvede.
La procedura di approvazione dei documenti contabili appare pertanto costituita da:
- una fase prodromica all’approvazione, preparatoria, alla quale partecipano più soggetti (DS/DSGA, revisori, Giunta) e che si conclude, nei termini indicati (30 aprile/31 ottobre), con la presentazione al consiglio di istituto;
- segue la fase deliberativa, di competenza del consiglio di istituto (entro e non oltre il 14 giugno/14 febbraio).
CONTO CONSUNTIVO
Art. 18
“5. Il conto consuntivo è predisposto dal direttore (il DSGA, ndr) entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all’esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile (termine ordinatorio, ndr), all’approvazione del Consiglio di istituto.”
6. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all’Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza”
7. Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni (14 giugno, termine perentoriondr) dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.”
8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell’istituzione scolastica.
9. Tale conto è affisso all’albo dell’istituzione scolastica entro quindici giorni dall’approvazione ed inserito, ove possibile, nell’apposito sito WEB dell’istituzione medesima.
NOTE
Dall’entrata in vigore della L 107/15 (16 luglio 2015) si attendono ancora “le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1º febbraio 2001” previste dal comma 143 della legge.
E’ testuale che solo il consiglio possa operare nel termine perentorio. La scadenza ulteriore è finalizzata esclusivamente a consentire una delibera di approvazione. Potrebbe accadere infatti ad esempio che il consiglio non raggiunga il numero legale (art. 37 Dlgs 297/94) e quindi occorra riconvocarlo rispettando anche le varie esigenze organizzative.
Dunque non sarebbe corretto ritenere, come comunemente accade, che qualsiasi fase della procedura possa essere compiuta successivamente alle scadenze previste purché essa si completi nel termine finale (14 febbraio – 14 giugno).
Tuttavia, poiché solo la mancata tempestiva deliberazione determina il commissariamento mentre un eventuale ritardo nella presentazione al consiglio resta privo di effetti, i termini antecedenti a quello perentorio diventano di fatto non vincolanti, indicativi, comunque privi di pregiudizio.